sentenza

Tribunale di Lanciano del 14 Dicembre2015

Massima a cura dell'avv. Fabio Fiorucci

 

Nei rapporti bancari in conto corrente la banca - quale attore in senso sostanziale - deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso di interesse, di determinare il credito stesso, ove sussistente (conf. Cass. 20221/2015;  Cass. 1842/2011; Cass. 23974/2010).

Qualora il creditore non fornisca prove in ordine alla certezza del saldo indicato nel primo estratto conto prodotto agli atti del giudizio, a prescindere dalla data di accensione del c/c, il saldo iniziale deve essere considerato pari a zero.