sentenza

Tribunale di Lecco n. 621 del 4 Ottobre2016

In tema di onere della prova l’attore ha l’onere di allegare e provare in modo specifico le contestazioni sollevate, non potendosi limitare ad allegazioni e deduzioni generiche; l’attore ha inoltre l’onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e di produrre gli estratti conto nella loro interezza. L’attore che agisca in relazione ad un rapporto di conto corrente è tenuto ad allegare e fornire la prova dell’ammontare esatto delle somme oggetto della domanda di ripetizione, producendo gli estratti conto nella loro interezza (non assolve quindi all’ onere della prova l’attore che si limiti a produrre i soli estratti scalari, dato che tali documenti non sono idonei a individuare i singoli accrediti e addebiti).

Per la verifica dell’usura è necessario adottare la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo e in particolare escludere la c.m.s. per i trimestri anteriori al 1.01.2010, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12965 del 22.06.2016. 

Giudice Boerci Carlo Stefano