sentenza

Tribunale di Messina n. 445 del 16 Febbraio2017

Si devono considerare nulle le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari di conto corrente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, in quanto “siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e quindi in violazione dell’art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo e le clausole contrattuali che rinviano ai cosiddetti “uso piazza” per la determinazione degli interessi dovuti dal correntista in quanto non consentono di determinare l’oggetto della prestazione (stante la loro assoluta genericità) e quindi risultano in violazione dell’art. 1346 c.c.

Per la verifica dell’usura è necessario adottare la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo e in particolare escludere la c.m.s. per i trimestri anteriori al 1.01.2010, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12965 del 22.06.2016. 

La clausola che prevede commissioni di massimo scoperto è nulla ove non pattuita per iscritto o nei casi in cui essa sia pattuita per scritto, ma senza indicazione dei criteri di concreta applicazione della stessa.

In conformità con quanto affermato dalla Corte di Appello di Torino, con sentenza  n. 1172 del 15 giugno 2015: “Tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il contratto di conto corrente medesimo vi è un «collegamento negoziale» che li rende interdipendenti con la conseguenza che laddove il saldo debitore del conto corrente derivi dall’applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, pertanto, tali vizi vengono a ripercuotersi anche sul contratto di mutuo. Ne deriva che, essendo il mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall’illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti), lo stesso è nullo per mancanza di causa concreta: nulla deve essere restituito, in forza di detto contratto, dal correntista alla Banca (che, anzi, è tenuta a restituire al correntista/mutuatario le rate di mutuo versate). In effetti, in tale ipotesi l’accredito della somma mutuata sul conto corrente costituisce una mera operazione contabile, finalizzata ad «abbattere» lo scoperto poi rivelatosi insussistente…”.

Giudice Minutoli Giuseppe