sentenza

Tribunale di Milano n. 4826 del 3 Maggio2017

Per i rapporti accesi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/2000, l’anatocismo è legittimo se la Banca si è adeguata alla pari periodicità e ne ha dato comunicazione in G.U. IL CICR infatti aveva pieni poteri per normare i rapporti preesistenti (non rileva la dichiarazione di incostituzionalità della legge delegante, in quanto non riguardava il CICR) e la variazione deve essere ritenuta non peggiorativa.

Dopo l’emanazione della delibera CICR 9/02/2000, la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000 ha dichiarato l’illegittimità del comma 3 dell’art. 25 dell’anzidetto decreto per eccesso di delega, in quanto la normativa primaria delegante non legittimava “una disciplina retroattiva e genericamente validante” delle clausole anatocistiche. Va rilevato che in detta sentenza nessuna censura viene mossa alla seconda norma contenuta nell’art. 25, comma 3, in esame e cioè alla delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso (…) Si deve quindi concludere che nessun profilo di incostituzionalità sussiste in merito alla possibilità di adeguare i contratti in corso alla nuova normativa. Tenendo conto di ciò, pur dopo la caducazione del comma 3 dell’art. 25 cit., l’interpretazione sistematica impone allora di ritenere tuttora legittima la delibera CICR 9/2/2000 anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l’adeguamento dei contratti in essere (cfr. art. 7), perché tale facoltà trova fondamento nell’ampia delega conferita dall’art. 25, comma 2, d. lgs. 342/1999, laddove la norma ha attribuito al CICR il potere di dettare “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi”. L’art. 7 della delibera in questione dispone al comma 2 che “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00”. (nel caso di specie la banca  ha allegato e documentato di aver dato corretta attuazione alla citata delibera, mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. e comunicazione al cliente della stessa modifica. Ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della delibera in questione nella fattispecie non occorreva una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica contrattuale inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza. Infatti da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi. In proposito si deve tenere presente che l’art. 7, comma 2, della citata delibera CICR richiede espressamente di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni legali, ma a quelle di fatto applicate dalla Banca. Pertanto è infondata la tesi che sostiene il peggioramento delle condizioni – e quindi la necessità della loro approvazione - considerando il previgente divieto di anatocismo. Da ciò deriva che la Banca ha lecitamente applicato l’anatocismo dal 1/7/2000, fino alla chiusura del rapporto.

Giudice Stefani Antonio Stefano