sentenza

Tribunale di Milano n. 5757 del 22 Maggio2017

In via subordinata parte attrice ha proprio chiesto di applicare il tasso sostitutivo nella misura minima dei BOT annuali, a norma dell’art. 117, comma 7, TUB. Il richiamo va in realtà correttamente effettuato al disposto dell’art. 125, comma 5, TUB, che è norma speciale per i contratti di credito al consumo, ma è comunque anch’esso infondato. Infatti in base a tale norma il tasso sostitutivo può essere applicato in caso di assenza del TAEG, mentre il caso in esame riguarda un TAEG presente ma indicato in misura scorretta.

Giudice Stefani Antonio Stefano