sentenza

Tribunale di Milano n. 6505 del 8 Giugno2017

L’indicazione in contratto di un TAEG diverso (superiore) a quello reale, non implica nullità per indeterminatezza della clausola degli interessi corrispettivi (con conseguente sostituzione ex art. 117 TUB) se le parti abbiano espressamente convenuto “in modo sufficientemente determinato il tasso di interesse corrispettivo dovuto a seguito della stipulazione  del contratto di mutuo stesso, indicando sia lo spread sia le modalità di determinazione della componente variabile del tasso corrispettivo convenuto”.    

Per la verifica dell’usura è necessario adottare i criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti al momento di stipulazione del contratto. Le Istruzioni della Banca d’Italia, infatti, benché non comprese tra le fonti ex art. 1 delle preleggi, non possono ritenersi mere circolari. E, in particolare, rivestono un ruolo centrale all’interno della normativa anti-usura che non può essere trascurato nel momento in cui si deve determinare il TEG applicato ad un determinato rapporto bancario. Pertanto, “attesa l’esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare” e la loro “natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l’applicazione di tutta la normativa antiusura”, se “è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d’Italia quali fonti di diritto (…) occorre essere consapevoli che (…) un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto”.

Nello specifico, non devono essere ricomprese nel TEG le penali di estinzione anticipata, in quanto:

a)      il contratto era stipulato in vigenza delle Istruzioni del 2009 secondo le quali “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”;

b)      anche ai sensi della Direttiva 2008/48/CE (credito al consumo), devono essere inclusi nel TAEG i soli costi “di cui il creditore è a conoscenza”, dovendosi quindi escludere costi eventuali quali quelli legali alla penale.

Il calcolo di un tasso effettivo di mora (TE.MO.), parametro sconosciuto alla normativa primaria e regolamentare, è privo di attendibilità scientifica e giuridica: “la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati di rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all’erogazione del credito (…) essa pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata. La pretesa quindi di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità”.

Non è condivisibile una metodologia di calcolo che ipotizzi degli “scenari”, ovvero flussi di pagamento a date ipotetiche non effettivamente verificatisi.

Al riguardo, il Giudice evidenzia l’arbitrarietà del calcolo del perito dell’attore che ipotizza pagamenti del mutuatario ad una certa data in ritardo rispetto ad una determinata scadenza contrattuale senza allegare alcuna circostanza concreta e, in generale, “l’arbitrarietà e l’infondatezza della difesa di parte attrice” che porterebbe ad ammettere che la parte mutuataria potrebbe “costruire a suo piacimento il TAEG, semplicemente ritardando più o meno il momento dell’ipotetico pagamento e quindi aumentando la somma pagata a titolo di mora. Così operando, tuttavia, la misura del TAEG non dipenderebbe più dalle pattuizioni delle parti, ma dalla scelta unilaterale del mutuatario di pagare con un determinato ritardo una o più rate, ovvero la condotta di una sola parte potrebbe determinare l’applicazione di un TAEG usurario”; è ovvia l’irragionevolezza della tesi. 

L’applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute è conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9.02.00, che ha espressamente consentito nei contratti di mutuo con piano di rimborso rateale, l’applicazione degli interessi di mora sulla rata comprensiva degli interessi corrispettivi, a condizione di pattuizione della relativa clausola tra le parti (nel caso di specie le parti hanno espressamente convenuto all’art. 3 del contratto di mutuo che qualsiasi importo dovuto in conseguenza della stipulazione del contratto fosse produttivo di interessi di mora convenzionale).

In merito all’usura, non si ritiene ammissibile ai fini della determinazione del tasso effettivamente applicato, la sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, in quanto si tratta di entità tra loro eterogenee che si riferiscono a due basi di calcolo diverse.

Non è configurabile anatocismo nel mutuo con ammortamento alla francese in quanto gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi.

Giudice Tombesi Ambra Carla