sentenza

Tribunale di Monza n. 2902 del 10 Novembre2016

Per i rapporti successivi all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, la stessa delibera all’art. 2, ha previsto che “nel conto corrente l’addebito e l’accredito degli interessi avvenga sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabilite e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità”, ovvero la variazione di capitalizzazione è possibile purchè sia contrattualmente prevista una medesima periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi sia degli interessi attivi. 

Per la verifica dell’usura è necessario adottare la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo e in particolare escludere la c.m.s. per i trimestri anteriori al 1.01.2010, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12965 del 22.06.2016. 

Giudice Albanese Carlo