sentenza

Tribunale di Napoli n. 1924 del 16 Febbraio2017

Si devono considerare nulle le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari di conto corrente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, in quanto tali clausole si pongono in contrasto con le limitazioni fissate dall’art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo favorevole.

Per i rapporti successivi all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 (22 aprile 2000) , la stessa delibera ha previsto: la necessaria indicazione del tasso di interessi nominale annuo e di quello effettivo, l’approvazione per iscritto delle clausole di capitalizzazione degli interessi, e nei rapporti di conto corrente la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. 

In conformità  con quanto espresso dalla Cassazione n. 24418 del 02/12/2010 “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono registrati”

Per la verifica dell’usura è necessario adottare la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo e in particolare escludere la c.m.s. per i trimestri anteriori al 1.01.2010, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12965 del 22.06.2016. 

Giudice Notaro Roberto