sentenza

Tribunale di Padova n. 2502 del 12 Settembre2016

Per i rapporti sorti prima dell’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, la variazione di capitalizzazione deve essere approvata per iscritto, in quanto comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

La Corte Costituzionale con sentenza intervenuta il 17 ottobre 2000 ha dichiarato l’illegittimità del comma 3 dell’art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e conseguentemente ha provocato “la caducazione a catena dell’art. 7 della Del. C.I.C.R. 9 febbraio 2000, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento dell’entrata in vigore della delibera medesima…”.

Per i rapporti successivi all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, la stessa delibera all’art. 2, ha previsto che “nel conto corrente l’addebito e l’accredito degli interessi avvenga sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabilite e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità”, ovvero la variazione di capitalizzazione è possibile purchè sia contrattualmente prevista una medesima periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi sia degli interessi attivi. 

 

Per la determinazione del TEG si tiene conto degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e di tutti gli oneri addebitati dalla banca connessi all’erogazione del credito fatta eccezione per imposte e tasse; l’art. 1 della legge 108/96 stabilisce che “per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito”.

Se il metodo di calcolo previsto nelle Istruzioni della Banca d’Italia non prevede la c.m.s., non essendo rispettoso del dettato normativo, non deve essere applicato, in quanto una circolare della Banca d’Italia non può derogare ad una norma di legge.

La formula corretta per la verifica dell’usura è:

TEG = 36500 x (I + CMS + altri oneri) / numeri debitori

Giudice Bordon Gianluca