sentenza

Tribunale di Palermo n. 4307 del 2 Settembre2016

In conformità con il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito”. (Cass. pen. 46669/11)

La c.m.s. e gli interessi anatocistici sono destinati a remunerare la banca dei finanziamenti; l’art. 644 c.p. impone di verificare l’usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro ricomprendendo in esso oltre la misura dell’interesse nominale, ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all’erogazione del credito e le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.

Giudice Monfredi Rachele