sentenza

Tribunale di Palermo n. 5483 del 2 Novembre2016

La legge n. 2 del 2009 risulta innovativa nella parte in cui prevede specifici requisiti di struttura che la c.m.s. deve rispettare a pena di invalidità … e interpretativa laddove ribadisce la rilevanza, ai fini della rilevazione dei tassi soglia, di tutti i costi causalmente collegati all’erogazione del credito, compresa la c.m.s.

 Pertanto le CMS rientrano nel calcolo del TEG.

 

 

Giudice Monfredi Rachele