sentenza

Tribunale di Pescara n. 1959 del 29 Novembre2016

Per i rapporti successivi all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 (22 aprile 2000) , la stessa delibera ha previsto: la necessaria indicazione del tasso di interessi nominale annuo e di quello effettivo, l’approvazione per iscritto delle clausole di capitalizzazione degli interessi, e nei rapporti di conto corrente la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. 

Per la verifica dell’usura è necessario adottare la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo e in particolare escludere la c.m.s. per i trimestri anteriori al 1.01.2010, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12965 del 22.06.2016. 

Giudice Casarella Sergio