sentenza

Tribunale di Prato, Sez. Unica Civ. del 27 Giugno2015

Condanna per tassi usurari su mutui, applicando l'art. 1815 c.c. in presenza di debordi accertati per un rpporto di mutuo sommando il tasso d'interesse e il tasso di mora e per l'altro rilevando la pattuizione del solo tasso di mora in usura.

Sembra inoltre che abbia fatto svolgere e abbia considerato corretta la verifica ex post dell'andamento dei flussi finanziari dei due rapporti, rilevando anche in questa ipotesi di calcolo tassi debordanti le soglie d'usura.

In entrambi i casi il Giudice ha ritenuto applicabile l'art. 1815 c.c. al complesso delle condizioni economiche (gratuità dei due finanziamenti).

 

Estrapoliamo dal testo della sentenza:

"Osservato che la ctu ha accertato l’applicazione di interessi che superano i tassi-soglia stabiliti in materia di usura, sia con riferimento agli interessi pattuiti al momento della stipula dei contratti che con riferimento a quelli effettivamente applicati nel corso del rapporto nel periodo di riferimento;

Ritenuto che il carattere usurario degli interessi sia rilevabile d’ufficio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze della ctu, che ha correttamente tenuto conto soltanto della documentazione acquisita nei termini, che la banca procedente abbia diritto a procedere ad esecuzione forzata per la minore somma di e. 45.318,16, alla luce delle seguenti considerazioni:

-gli interessi pattuiti al momento della stipula dei contratti risultano superare il tasso-soglia in materia di usura:

-il contratto di mutuo n. 741097393/30, prevede un tasso convenzionale annuo del 4,90% ed un tasso di mora del 10,20 %;

-il contratto di mutuo n. 741097393/30 prevede un tasso convenzionale annuo del 3,276% ed un tasso di mora del 9,08 %;

-poiché nel caso di ritardo o inadempimento al pagamento delle rate gli interessi di mora vengono calcolati sulle rate già comprensive dell’interesse convenzionale, con conseguente applicazione sia dell’interesse convenzionale che di quello di mora: il tasso complessivo pattuito nel contratto di mutuo n. 741097393/30 è pari al 15,10%, mentre quello del contratto di mutuo n. 741097393/30 è pari al 9,081%;

- sia il tasso del 15,10% previsto nel contratto di mutuo n. 741097393/30 supera il tasso soglia vigente all’epoca nella misura dell’11%;

- che il tasso del 9,081 % previsto nel contratto di mutuo n. 741097393/30 supera il tasso soglia vigente all’epoca nella misura del 5,81%;

-ugualmente, gli interessi effettivamente applicati nel corso del rapporto, risultano superare i predetti tassi soglia, tenuto conto dell’ipotesi di calcolo n. 2 (di cui alla relazione del ctu), ipotesi di calcolo che deve ritenersi corretta in quanto conforme al dettato normativo che impone di considerare la totalità del costo del credito e non soltanto una parte di esso, poiché la formula utilizzata per il calcolo consente di determinare il TEG, a differenza dell’ipotesi di calcolo fondata sulle Istruzioni della Banca d’Italia, la cui formula di calcolo consente di determinare il TAEG e non il TEG:

-con riferimento al contratto di mutuo n. 741097393/30 il tasso di interesse passivo effettivamente applicato dalla banca nel periodo oggetto di indagine risulta pari al 13,42%, superiore al tasso soglia vigente all’epoca della stipula dell’11%;

-con riferimento al contratto di mutuo n. 741097393/30 il tasso di interesse passivo effettivamente applicato dalla banca nel periodo oggetto di indagine risulta pari al 12,19%, superiore al tasso soglia vigente all’epoca della stipula del 5,81%;

-poiché quindi, sia gli interessi pattuiti al momento della stipula dei contratti di mutuo che quelli effettivamente applicati dalla banca nel corso del rapporto nel periodo di riferimento sono superiori ai tassi-soglia dell’usura, ne deriva che nessun interesse è dovuto ai sensi dell’art. 1815 c.c."

Giudice Maria Novella Legnaioli