sentenza

Tribunale di Roma del 19 Aprile2017

Tanto premesso appare evidente l’assoluta inconferenza del parametro normativo invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell’errata indicazione dell’ISC. Ed invero l’art. 117, sesto comma, TUB, richiamato nel ricorso, sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l’ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l’errata indicazione dell’ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell’art. 117 TUB come infondatamente sostenuto dai ricorrenti. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l’ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.

Giudice Russo Giuseppe