sentenza

Tribunale di Roma n. 2188 del 8 Febbraio2021

 

Nei finanziamenti con piano di ammortamento a rata costante, con l’utilizzo della formula matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono qualificati sulla base di una formula esponenziale, mentre con il calcolo secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare.

Nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico contemplato dall’art. 1283 c.c. Ne discende, tuttavia, la necessità di un’espressa approvazione, da parte del mutuatario del regime finanziario composto in sostituzione di quello semplice. Non dichiarando in contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del prestito, si finisce per negare al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi.

L’innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato potrebbe comportare, in caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell’art. 117 TUB.

Il costo implicito nell’impiego del regime composto, incluso nel computo del TEG in aggiunta a tute le altre commissioni, remunerazioni e spese, configura un tasso usurario.

 

Un passaggio della sentenza: "la capziosa sostituzione della legge dell'interesse semplice con quella dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) - circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato - potrebbe comportare in caso di mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composta, anche la violazione dell'art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione"

Giudice Basile Fausto