sentenza

Tribunale di Roma n. 22520 del 3 Dicembre2016

Per la verifica dell’usura è necessario adottare la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo e in particolare escludere la c.m.s. per i trimestri anteriori al 1.01.2010, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12965 del 22.06.2016. 

Si deve disattendere quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza  n. 350/13, secondo la quale  "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", in quanto nella pronuncia in esame si trascura la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi (i quali costituiscono il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività) , e dagli interessi moratori (i quali rappresentano una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria). Il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi… In considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi va applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione .Si capisce, pertanto, come nel disporre la regola di cui al comma 2 dell'art. 1815 c.c. il legislatore abbia verosimilmente avuto riguardo agli interessi corrispettivi (ai quali soltanto fa riferimento, del resto, il comma 1 della medesima disposizione), e solo per essi abbia stabilito la nullità testuale della clausola (che li prevede), e la sanzione della non debenza di alcun interesse...ne consegue  che assumono rilevanza ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura, solo quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla mora debendi.

Giudice Di Tullio Antonella