sentenza

Tribunale di Roma n. 7416 del 13 Aprile2017

Per i rapporti accesi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/2000, l’anatocismo è legittimo se, successivamente all’emissione della suddetta delibera, vi sia la prova da parte della Banca di una comunicazione al cliente circa il sostanziale mutamento (ai fini dell’adeguamento contrattuale alla delibera CICR) della pattuizione contrattuale relativa alla disciplina della capitalizzazione degli interessi; in mancanza di tale prova la capitalizzazione degli interessi non risulta applicabile al rapporto di conto corrente in oggetto anche successivamente all’anno 2000.

Giudice Landi Alfredo