sentenza

Tribunale di Sassari n. 1200 del 12 Settembre2016

La c.m.s. va ricompresa nel calcolo del TEG anche per i contratti la cui vigenza si è svolta nel periodo anteriore al 1.1.2010, come commissione collegata all’erogazione del credito e quindi rilevante  per la determinazione del tasso usurario, secondo la definizione fornita dall’art. 644 c.p.

Giudice Lampus Silvio