sentenza

Tribunale di Sassari n. 1600 del 25 Novembre2016

Non è possibile sommare interessi di mora e interessi corrispettivi in quanto si tratta di due obbligazioni differenti (di due entità diverse) poiché “gli interessi corrispettivi costituiscono remunerazione per le prestazioni rese dalla banca e sono determinabili con certezza nell’an e nel quantum al momento della pattuizione, a differenza degli interessi moratori che non sono determinabili quanto all’incidenza, al momento della pattuizione, né nell’an né nel quantum.”  

Per la verifica dell’usura è necessario adottare la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo e in particolare escludere la c.m.s. per i trimestri anteriori al 1.01.2010, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12965 del 22.06.2016. 

L’indicazione dell’ISC è prevista solo per i contratti di mutuo e in generale per i contratti di finanziamento.

 

 

Giudice Mossa Giovanna Maria