sentenza

Tribunale di Teramo n. 121 del 14 Febbraio2017

In tema di onere della prova l’attore ha l’onere di allegare e provare in modo specifico le contestazioni sollevate, non potendosi limitare ad allegazioni e deduzioni generiche; l’attore ha inoltre l’onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e di produrre gli estratti conto nella loro interezza. L’attore che agisca in relazione ad un rapporto di conto corrente è tenuto ad allegare e fornire la prova dell’ammontare esatto delle somme oggetto della domanda di ripetizione, producendo gli estratti conto nella loro interezza (non assolve quindi all’onere della prova l’attore che si limiti a produrre i soli estratti scalari, dato che tali documenti non sono idonei a individuare i singoli accrediti e addebiti).

Ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia da parte degli interessi stabiliti nel contratto, è solo con riferimento al momento della sottoscrizione del contratto che deve valutarsi se il tasso sia superiore o meno e pertanto il tasso soglia di riferimento è inevitabilmente quello rilevato dal Decreto trimestrale del Ministero a quella data. Infatti l’art. 1815 comma 2 c.c. commina la sanzione della nullità originaria della clausola con cui sono convenuti interessi usurari.

Per la verifica dell’usura è necessario adottare la metodologia indicata dalle Istruzioni della Banca d’Italia tempo per tempo e in particolare escludere la c.m.s. per i trimestri anteriori al 1.01.2010, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 12965 del 22.06.2016. 

Giudice Chiauzzi Alessandro