sentenza

Tribunale di Torino n. 14932 del 27 Aprile2016

Si riportano alcuni passaggi della sentenza.

 

Rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica dell'usura

"Deve anzitutto affermarsi la rilevanza in diritto degli interessi moratori ai fini della verifica di usura.

Ai sensi dell’art. 644 co. 4 c.p. per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese … collegate alla erogazione del credito. Questa formula (“collegamento all’erogazione del credito”) è evidentemente più ampia di quella (“in corrispettivo della prestazione di denaro”) prevista dal co. 1, poiché copre anche costi del credito diversi dagli interessi corrispettivi, comunque inerenti alla concessione di credito ancorché estranei o in posizione accessoria rispetto al sinallagma. 

Su queste premesse, anche l’interesse di mora deve ritenersi inerente alla concessione del credito.

(...)

Primo, è previsto nel contratto e come patto contrattuale deve presumersi prima facie condizione per la concessione del credito. Secondo, regola preventivamente le conseguenze economiche del mancato pagamento alla scadenza di una rata di rimborso del prestito concesso.

(...)

Non ultimo, secondo lo stabile indirizzo della Cassazione civile, gli interessi di mora sono assoggettati all’applicazione degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p.. È degno di nota che la giur. risale a epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 108/96 (Cass. 7.4.1992 n. 4251) e s’è mantenuta stabile, senza sostanziali oscillazioni, anche in seguito (Cass. 22.4.2000 n. 5286; Cass. 4.4.2003 n. 5324; Cass. 350/2013; Cass. 11.1.2013 nn. 602-603; non constano pronunce difformi di legittimità).

Irrilevanza della mancata inclusione della mora nel TEGM

Non osta a questa conclusione la circostanza che il tasso di mora, come ogni altro onere previsto per il caso di inadempimento, sia stato e sia tuttora escluso dalla rilevazione ai fini del TEGM: la rilevazione del TEGM, sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono infatti due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo (interessi commissioni spese collegate all’erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili.

Ritiene lo scrivente che l’art. 644 co. 4 c.p., nella parte in cui concerne la fattispecie di usura c.d. oggettiva, sia norma penale (quasi) autosufficiente. Il nucleo dell’incriminazione è descritto in modo compiuto nella norma penale, senza alcun rinvio a fonti secondarie – “farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari”.

(…)

Quindi l’art. 644 c.p. è bensì norma penale in bianco, ma soltanto nel senso che non può operare senza la pubblicazione in d.m. del TEGM da cui rilevare il tasso-soglia, per il tramite dei coefficienti.

In conclusione. Le Istruzioni della Banca d’Italia non entrano in conflitto con la norma primaria, perché le loro funzioni sono diverse, rispettivamente di rilevazione statistica del TEGM nel primo caso e determinazione del TEG nel secondo. Ma se conflitto vi fosse, la sua risoluzione non potrebbe che consistere nella disapplicazione della fonte secondaria, atteso che la legge non autorizza la Banca d’Italia o il Ministro a determinare con effetti vincolanti l’aggregato di costi rilevante ai fini del TEG.

Per la rilevanza ai fini del TEG del premio di polizza escluso dal TEGM vedi App. Torino 20.12.2013 e App. Milano 22.8.2013, entrambe su Il caso. Per la rilevanza della c.m.s. vedi tra molte le già cit. Cass. pen. 19.2.2010 n. 12028 e Cass. pen. 14.5.2010 n. 28743.

La mora entra nella verifica solo se e per la misura in cui è stata effettivamente applicata (no verifica sugli "scenari")

L’estensione agli interessi di mora dell’art. 1815 cpv. c.c. presenta dunque un aspetto peculiare, poco avvertito: mentre la nullità è tipicamente vizio genetico del contratto, il verificarsi delle condizioni per il superamento del tasso soglia – se il T.I.R. risultante dall’applicazione degli interessi corrispettivi resta sotto soglia – può dipendere dal modo di svolgimento del rapporto.

Non si dà mora se il debitore non ritarda nell’adempimento del contratto. Persistendo il ritardo nell’adempimento, il creditore può risolvere il contratto, impedendo che ulteriori rate vengano a scadere, amplino la base di calcolo della mora e facciano levitare il T.I.R.. Quest’alternativa, eseguire tempestivamente al tasso corrispettivo oppure ritardare l’esecuzione onerandosi della mora, si dà per ciascuna delle rate di rimborso e apre 2 4 8 16 32 ecc. diversi scenari, ciascuno con un proprio tasso di rendimento dell’operazione, in funzione del mutevole svolgimento del rapporto.

(...) 

Parte della giurisprudenza di merito, ben rappresentata dal cit. Trib. Udine 26.9.2014 assume (...) dunque doversi verificare l’usura “sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell’inadempimento a una o più scadenze, con l’applicazione del maggiore interesse di mora e a fronte del mutamento che interviene nel piano di rimborso, si modifica conseguentemente il tasso effettivo annuo del credito erogato”. In tesi, l’onere eventuale è rilevante sol perché promesso ossia potenziale (...) è sufficiente che il perito verifichi se il worst case, consistente “nell’inadempimento di tutte le rate, ma pagamento di tutte le more via via maturate” (Trib. Udine, cit.), esprima un TEG superiore alla soglia, per affermare con giudizio a priori la nullità ex art. 1815 cpv. c.c. e quindi la gratuità del mutuo.

Per quanto brillante, la tesi non persuade. 

Anzitutto, essa sopravvaluta in modo evidente il dato letterale offerto dall’art. unico d.l. 394/00 nella parte in cui attribuisce rilevanza al momento della pattuizione (“promessa”) (…) L’interpretazione autentica degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. si rese infatti necessaria allo specifico ed esclusivo scopo di porre fine alle controversie accesesi, in dottrina ed in giurisprudenza, intorno alla possibilità di applicare la legge n. 108/1996 anche all’ipotesi della cd. usurarietà sopravvenuta, vale a dire a quei casi in cui il tasso pattuito, inizialmente inferiore al tasso soglia, fosse diventato (apparentemente) illecito a seguito della discesa del parametro di riferimento nel corso dell’esecuzione del contratto La matrice storica della norma di interpretazione autentica non offre dunque gravi argomenti per affermare un divieto di pattuizione così stringente da comminare la nullità del contratto e muovere l’apparato sanzionatorio penale anche di fronte a scenari di superamento del tasso soglia semplicemente possibili, perché subordinati al realizzarsi di “condizioni” ancora non verificatesi né certe

(...) 

L’interesse moratorio (amplius ogni onere eventuale) entra dunque nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto. cui era subordinata la sua applicabilità). Segue a contrario l’irrilevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì collegate all’erogazione del credito, ma:

a) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi. Ad es. l’interesse di mora è potenzialmente usurario, ma inapplicabile perché il debitore non ha mai ritardato;

b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi. Ad es. il ritardo nell’adempimento protratto per “n” rate di mutuo determinerebbe il superamento della soglia, ma non s’è verificato, né potrà verificarsi sconfino perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della ennesima rata. Ancora, la penale di estinzione anticipata potrebbe risultare usuraria se applicata a brevissima distanza dall’erogazione di credito, ma il cliente non è receduto, preferendo conservare la disponibilità del credito ed eseguire il piano di rimborso.

Sembra dunque che uno soltanto degli indefiniti possibili scenari possa e debba essere verificato con giudizio a priori. Questo non è il worst case, di cui nessuna delle norme scrutinate reca menzione, ma lo scenario corrispondente al programma negoziale fissato nel contratto il quale, se esprime un TEG sotto soglia, mantiene il contratto nell’ambito del civilmente valido e penalmente lecito.

Coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., è dunque onere del cliente dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto, per aver determinato l’applicabilità di interessi moratori (penali, spese per inadempimento ecc.) o per altra causa, ha invece avviato il contratto sul sentiero dell’usura.

CONSEGUENZE DEL TEG IN USURA (ANCHE SOLO PER EFFETTO DELLA MORA PAGATA): GRATUITA' DEL FINANZIAMENTO (1815 c.c.) 

L’operazione creditizia o è, nel suo insieme, lecita oppure è, nel suo insieme, in violazione della legge n. 108/96, secondo che il T.I.R. sia inferiore o superiore al tasso soglia.

(...) 

unica e globale deve essere anche la sanzione di gratuità del mutuo, pur se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente per il tramite dell’apporto dei moratori. Analogamente Trib. Udine cit.: “se il tasso di mora non ha un rilievo in sé, ma va valutato nell’ambito del TEG annuo pattuito assieme ad ogni altro costo, spesa, remunerazione, ecc., è evidente che, constatato il superamento della soglia d’usura da parte del TEG, l’art. 1815, comma 2, c.c. va applicato in tutta la sua forza anche se il semplice tasso d’interessi corrispettivi di per sé non supera la soglia in esame”. In senso conforme, App. Venezia, 18.2.2013; implicitamente, Trib. Padova, 13.5.2014

Giudice Enrico Astuni