sentenza

Tribunale di Udine n. 23 del 4 Gennaio2017

Le Istruzioni della Banca d’Italia sono rivolte alle Banche e agli operatori finanziari per rilevare i dati sulla cui base il MEF emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell’usura

Ai fini della determinazione della fattispecie di usura, il chiaro tenore letterale dell'art. 644, comma 4 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito) comporta l’inefficacia normativa e anche precettiva nei confronti del giudice delle Istruzioni della Banca d’Italia. Le modalità di calcolo del TEG stabilite dalla legge n. 108/96 non possono essere derogate e integrate dalla Banca d’Italia. Le Istruzioni della Banca d’Italia devono essere osservate dagli intermediari finanziari solo quando questi raccolgono i dati trimestrali da fornire alla stessa Banca d’Italia. Per accertare l’usurarietà del TEG applicato ad una singola operazione e ad un singolo rapporto si deve esclusivamente comparare lo stesso (computato nell’esclusivo rispetto della legge) e il tasso soglia ufficialmente determinato, costituito dal dato fissato dal D.M.; l’usura si  determina se il TEG (“computato per legge e non come vuole la Banca d’Italia”) supera il tasso soglia fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze  sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia.  Queste ultime non possono abrogare nè derogare all’art. 644 c.p. e nel caso in cui risultino illegittime o errate devono essere disattese dalle banche e dagli operatori finanziari.     

Nel TEG vanno ricompresi il tasso di interesse applicato, tutte le spese, le commissioni di massimo scoperto e le varie altre commissioni collegate alla disponibilità del credito.

Giudice Massarelli Lorenzo