sentenza

Tribunale di Verona n. 1070 del 27 Aprile2015

Mutuo – Usura – No sommatoria tassi – ammortamento alla francese – non anatocismo – lite temeraria

In tema di usura deve ritenersi radicalmente infondata la tesi del cumulo degli interessi convenzionali e di mora.

La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.

Una vertenza basata su tali contestazioni prive di qualsivoglia fondamento di diritto configura l’ipotesi di lite temeraria.

 

Sulla radicale infondatezza della tesi giuridica che vorrebbe la riconduzione del cumulo degli interessi convenzionali e di mora al tasso soglia vedasi sentenza 22 aprile 2014.

Sull’inesistenza di alcun anatocismo nel mutuo con il cd. Ammortamento alla francese, varrà riportare, altra recente sentenza ( v. 15 aprile 2015 R.G. 89/2013). Le rate in cui si sostanzia il piano di ammortamento alla francese del mutuo in esame non contemplano interessi composti (ciò è a dire interessi su interessi già scaduti), osservato, ancora, come non sia concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento alla francese, difettando – in sede generica del negozio – il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale opera il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.

Giudice Andrea Mirenda