Di seguito riportiamo una serie di documenti, alcuni inediti, altri già presenti nel sito dell'Associazione ma riorganizzati per facilitarne la fruizione ai partecipanti del seminario.
Ulteriori documenti verranno aggiunti dopo aver caricato on line le videoregistrazioni dell'evento, in base ai temi effettivamente trattati.
Le slide presentate dall'avvocato Fiorucci sono disponibili qui.
Di seguito un elenco di lavori, del dott. Marcelli e non, richiamati nel corso del seminario
IL TEMA DELL'ANATOCISMO
Invitiamo a consultare gli atti del convegno del 16 ottobre 2016, disponibili liberamente sul sito, organizzato sul tema della riforma dell'art. 120 TUB. I relatori hanno "criticato" e discusso in merito alla proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia, che proponeva un anatocismo "annuale" in risposta al divieto assoluto introdotto dalla l. 147/13.
L'ultima formulazione dell'art. 120 TUB (D.L. 18/2016) sembra essere andata proprio nella direzione dell'anatocismo annuale, sostanzialmente riprendendo quanto indicato dalla menzionata proposta di Delibera.
Sul tema l'AssoCTU ha organizzato recentemente un ulteriore convegno (12 e 13 maggio '16) le cui registrazioni sono disponibili (a pagamento) sul sito
Di seguito un veloce riepilogo dell'evoluzione normativa:
Art. 1283 c.c. : “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”
Comma 2, art. 120 T.U.B. D.Lgs. 385/93 (vecchia formulazione):
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
Modifica del comma 2 introdotta con il provvedimento legislativo n. 147/13, art. 1, comma 629:
In vigore dal 1 gennaio 2014.
All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
Proposta di Delibera CICR della Banca d’Italia del luglio ’15 (vedi sito Banca d'Italia)
Emendamento al D.L. 18/2016:
(Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)
1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi, sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
IL TEMA DELL'USURA
- Verifica dell'usura (compendio su tutti i principali aspetti "dibattuti" delle Istruzioni Bankitalia): La soglia d'usura ha raggiunto un livello pari a 100 volte l'Euribor. Il presidio di legge è un argine o una copertura? (R. Marcelli)
- Verifica dell'usura (inclusione CMS e riflessioni sul "principio di omogeneità): Le Istruzioni della Banca d'Italia nel sistema delle fonti. Una riflessione su CMS e mora (dott. Astuni, Tribunale di Torino)
- Verifica dell'usura e anatocismo: Rilevanza usuraria dell'anatocismo, prof. avv. A.A. Dolmetta. Un contributo che lega in modo originale i due temi principali del contenzioso bancario.
- Aspetti penali della verifica dell'usura (inclusione CMS?): Un commento alla sentenza n. 46669/11 della Cassazione Penale, II sez. (R. Marcelli). Sentenza cardine in tema di usura (disponibile nella sezione "giurisprudenza"), in cui si stabilisce, in estrema sintesi, che i) le Istruzioni della Banca d'Italia non hanno rilevanza per gli aspetti in cui confliggono con la norma primaria (art. 644 c.p.); ii) in campo penale il rispetto delle Istruzioni tempo per tempo vigenti, anche se manifestamente contrarie alla legge, "salva" la Banca dal penale in quanto non si configura con certezza l'elemento soggettivo del reato (la volontà di praticare usura).
- Aspetti penali dell'usura: Un compendio in tema di CTU penali (dott. R. Marcelli)
PROBLEMATICHE RELATIVE AI MUTUI E FINANZIAMENTI RATEALI IN GENERE
- Verifica dell'usura (il tasso di mora e riflessioni sul "principio di omogeneità): Le Istruzioni della Banca d'Italia nel sistema delle fonti. Una riflessione su CMS e mora (dott. Astuni, Tribunale di Torino)
- Verifica usura (mora, penale di estinzione, metodo degli scenari): Oneri eventuali, mora e penale di estinzione: la verifica dell'usura dettata dall'art. 644 c.p. ha un solo criterio di calcolo: il rendimento effettivo (dott. Marcelli). Un articolo che si focalizza in particolare sui cd. "oneri eventuali" e la loro possibile inclusione nella verifica dell'usura
A) LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA
Le varie versioni delle "Istruzioni per la rilevazione dei TEGM" rese pubbliche dalla Banca d'Italia sono disponibili qui.
B) LA GIURISPRUDENZA
Nella sezione "giurisprudenza" è possibile ottenere una panoramica delle più recenti sentenze in tema di verifica dell'usura, relative ai due distinti orientamenti giurisprudenziali esistenti:
- il primo a favore dell'applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia emanate tempo per tempo (TAG "Validità Istruzioni Banca d'Italia");
- il secondo che invece stabilisce la disapplicazione delle Istruzioni laddove giudicate in contrasto con la normativa primaria (art. 644 c.p.) (TAG "No validità Istruzioni Banca d'Italia")