Dibattito

Il divieto di anatocismo. Il nuovo art 120 TUB e la delibera CICR, le prime risposte giurisprudenziali

Disponibili, per i soli associati in regola con la quota d'iscrizione 2015, le videoregistrazioni del convegno del 16 ottobre. Per accedere ai video, disponibili nella pagina multimediale, richiedere la password all'indirizzo info@assoctu.it 

 

Disponibili on line gli atti del Convegno organizzato dall'AssoCTU lo scorso 16 ottobre '15 a Roma. Nel corso dei lavori si è discusso delle implicazioni della riforma dell'art. 120 TUB e della proposta di Delibera CICR avanzata dalla Banca d'Italia nell'agosto '15. Per maggiori informazioni consultate il programma disponibile nella sezione corsi e eventi e nel materiale correlato (in basso a sinistra)


Nella versione entrata in vigore il 1° gennaio ’94, l’art. 120 del T.U.B. non prevedeva alcunché in tema di interessi: il presidio al divieto di anatocismo rimaneva affidato all’art. 1283 c.c.

La Delibera del CICR, disposta il successivo 9 febbraio ’00, aveva regolamentato la produzione degli interessi su interessi nei rapporti di conto corrente e nei finanziamenti con piano di rimborso rateale.

Più recentemente, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) si è previsto al comma 629: “All’art 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.”. 

 

Le implicazioni sia a livello sistemico (rapporto banca - cliente) sia per quanto concerne il contenzioso dell'intervento del legislatore sono oggetto di dibattito.  

Una riflessione sull'originario intervento del CICR con la nota Delibera 9/02/00 è disponibile qui.

All'indomani della riforma dell'art. 120 TUB, il dott. Marcelli stimava in circa due miliardi di euro l'anno l'importo dell'effetto anatocistico sui costi dei rapporti bancari per la clientela: l'articolo è disponibile qui. 

Nel corso della primavera del '15 sono intervenute le prime pronunce giurisprudenziali, in risposta a procedimenti attivati dalle associazioni dei consumatori (Movimento dei Consumatori, avv. P. Fiorio) che chiedevano di censurare il reiterarsi della convenzione anatocistica anche dopo l'entrata in vigore del nuovo articolo 120 TUB.

Un primo orientamento emerso (Milano, Cuneo) ritiene che il nuovo art. 120 TUB sia entrato in vigore il 1° gennaio '14. Potete scaricare dal sito le tre Ordinanze del Tribunale di Milano (23/03/20153/04/20151/07/2015) ed l'Ordinanza del Tribunale di Cuneo (29/06/2015). che si esprimono in questo senso. Un primissimo estratto dell'Ordinanza del Tribunale di Cuneo è inoltre disponibile qui.

Di diverso avviso i Tribunali di Torino (16/06/15) e Parma (30/07/15), secondo cui l'entrata in vigore del nuovo art. 120 TUB è subordinata all'emanazione da parte del CICR dell'apposita Delibera che ne regolamenti l'applicazione.