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AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: I contratti di ‘adesione’ e i presidi posti dall’art. 1283 c.c. e dal nuovo art. 120 TUB, 2° co. Le vischiosità addotte dalla giurisprudenza. Commento sentenza Tribunale Torino, E. Astuni del 30/5/19

Alcuni passaggi del commento:

 

Nel corso dell’anno corrente, dopo le due favorevoli sentenze del Tribunale di Massa e di Cremona che hanno ravvisato nei finanziamenti con piano di ammortamento alla francese pregnanti vizi attinenti sia alla presenza di anatocismo sia agli obblighi di trasparenza ex art. 117 TUB, tra le plurime sentenze che con labili argomentazioni hanno disconosciuto sin anche l’impiego del regime composto nell’ammortamento alla francese, si distingue, per l’attenzione ed estensione delle argomentazioni, la recente sentenza del  Tribunale di Torino (Astuni, 30 maggio 2019) la quale, nell’esaminare un analogo finanziamento, pur riconoscendo l’impiego del regime composto degli interessi, non ha ritenuto di ravvisare nella lievitazione esponenziale degli interessi ad esso connessa, alcuna fattispecie sanzionata dall’art. 1283 c.c.

Con circostanziate argomentazioni si è ritenuto che "nell’art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell’inadempimento all’obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) e rappresenta l’oggetto di una nuova obbligazione, di cui la legge non consente in generale l’assunzione’ (...) la produzione di interessi su interessi è causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore l’esigibilità immediata dell’interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d’interessi, incalcolabile ex ante, prima che l’inadempimento si sia verificato".

Si è pertanto valutato che "Nel mutuo con ammortamento alla francese, o a rata costante, mancano entrambe le caratteristiche del divieto di anatocismo – rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d’interessi dal lato del debitore; esigibilità immediata del pagamento degli interessi primari dal lato del creditore – anche a considerare la circostanza che il calcolo della rata utilizza l’interesse composto’ (…)’ ‘Anche se la quota interessi, calcolata sulla quota capitale in scadenza, rende evidente la produzione di interessi su interessi per annualità successive alla prima, è decisiva la considerazione che gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento".

Nella circostanza si è accolta quella tesi dottrinale che ritiene ‘la capitalizzazione composta nei contratti di credito del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo’, giudicata ‘solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione’ o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato’.