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AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE. IL REGIME COMPOSTO E L’ANATOCISMO: IL GENUS FINANZIARIO E LA SPECIES GIURIDICA

Un estratto iniziale dell'articolo:

In matematica finanziaria la produzione di interesse su interesse è funzione del regime finanziario che regola il finanziamento. Nel regime semplice, informato ad una crescita lineare degli interessi e del montante, proporzionale al capitale finanziato e al tempo, è assolutamente esclusa la produzione di interessi su interessi. Solo nel regime composto trova spazio la produzione di interessi su interessi che induce una crescita esponenziale degli interessi quando questi, anziché essere pagati alla scadenza, vengono capitalizzati.

Il rilievo che caratterizza e qualifica il regime composto - nel quale si colloca sia la fattispecie della capitalizzazione che quella del pagamento degli interessi maturati alla scadenza che precede il rimborso del capitale – sul piano tecnico-matematico, è portato propriamente sull’’intensità istantanea costante dell’interesse’ (o ‘forza dell’interesse’ o ‘accelerazione’), riferita al debito in essere (montante) a ciascuna scadenza, indipendentemente dalla natura che caratterizza la sua composizione. Nel regime composto, tale intensità rimane invariabilmente costante, sia che gli interessi siano pagati sia che vengano capitalizzati; diversamente, nel regime semplice l’intensità risulta decrescente in quanto il rapporto degli interessi periodicamente maturati al debito in essere (montante) decresce nel tempo.

Delle due fattispecie ricomprese matematicamente nel regime composto – pagamento e capitalizzazione degli interessi – solo quest’ultima risulta connessa con l’anatocismo che attiene esclusivamente ai riflessi che si riverberano sul mutuatario in termini di lievitazione degli interessi corrisposti nel tempo rispetto al capitale finanziato, mentre rimane indifferente, sul piano giuridico, sia la tempistica del pagamento che il successivo esito degli interessi che pagati al mutuante fuoriescono dal piano di ammortamento previsto in contratto. Il pagamento degli interessi, anticipato rispetto al capitale, evita la lievitazione degli stessi, sul quale si appunta, in via esclusiva, il divieto anatocistico. La penalizzazione, che il mutuatario subisce nel pagamento anticipato, costituisce un onere ‘figurativo’ che non rileva nell’anatocismo, ma che invece rientra implicitamente – in pari misura alla capitalizzazione - nel calcolo dell’interesse composto.