articolo

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE. TAN, TAE, TAEG E IL PREZZO DEL FINANZIAMENTO

Un breve estratto del pnto di partenza delle considerazioni sviluppate nell'articolo:

"Il prezzo, più che nell’importo, viene più frequentemente indicato nell’aliquota di tasso prevista dall’art. 1284 c.c., alla quale fa riferimento la determinazione degli interessi contemplata nell’art. 1815 c.c.; in coerenza anche con i principi dettati dall’art. 821 c.c., il saggio richiamato, per esprimere il concetto economico di prezzo, non può essere altro che il tasso semplice che fornisce, in ragione d’anno, il corretto rapporto del monte interessi convenuto al capitale finanziato.

Nella pratica operativa si assiste ad una opaca commistione fra l’ammontare del costo, espresso dagli interessi, e la misura dello stesso, espressa dal tasso.

Nei contratti di finanziamento si riporta correntemente TAN, TAEG e talvolta anche il TAE: l’aliquota di tasso prevista dalle norme sopra richiamate è ricondotta al TAN che frequentemente è impiegato in sostituzione, anziché in complemento, al valore degli interessi pattuiti. La sostituzione in contratto dell’ammontare  degli interessi con la misura percentuale degli stessi, può creare spazi di ambiguità nei quali si incuneano comportamenti informati ad opacità e elusione, che più facilmente possono fuorviare la controparte, costituita per lo più dall’ampia schiera di consumatori e piccoli imprenditori, per la quale l’ordinamento ha disposto norme di protezione, divenute nel tempo apprezzabilmente stringenti, rivolte a surrogare la modesta, se non esigua emancipazione finanziaria, e temperare la formazione di rendite di posizione."


Materiale Correlato