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Anatocismo Bancario: divieto, continuum di nullità, competenze istituzionali

 

Nel nostro ordinamento è oggi vigente il divieto di anatocismo bancario.

Tanto decidono, nella prima occasione in cui l'autorità giudiziaria giunge a pronunciare sul tema, due ordinanze collegiali gemelle del Tribunale di Milano (25.3. e 3.4.2015), facendo applicazione di una norma che - al di fuori dell'intervento giurisprudenziale - è rimasta platealmente lettera morta per più di un anno.

Il Tribunale accogliendo i paralleli ricorsi cautelari spiegati contro diverse banche da associazione dei consumatori, statuendo la piena operatività del divieto di anatocismo bancario introdotto dalla nuova lett. b) dell'art. 120, comma 2°, t.u. bancario, come sostituito dalla c.d. legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629°, l. n. 147/2013), con conseguente diritto alla ripetizione degli interessi anatocistici. 

Il divieto si applica, anche ai contratti in corso, a far data dall'entrata in vigore della medesima legge, fissata al 1° gennaio 2014 (art. 1, comma 749° l. n. 147/2013), a nulla rilevando che la norma rimetta ad una delibera del CICR l'elaborazione del dettaglio disciplinare.