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Anatocismo – Illegittimità – Uso normativo – Insussistenza. Commissione di massimo scoperto – Non computabilità. Art. 1283 c.c.


L’anatocismo e la legittimità di quella forma di anatocismo, in uso per anni nella prassi bancaria, di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi dovuti dai titolari di conti correnti bancari agli istituti di credito, è stato da sempre oggetto di un vivo ed acceso dibattito sia da parte della dottrina che da parte della giurisprudenza. Sono proprio le numerose pronunce dei giudici di merito e di legittimità ad aver indicato agli operatori del diritto le linee guida in questa materia ed in seguito ad un radicale cambiamento di rotta avvenuto nel 1999 ed al susseguirsi di numerose pronunce di legittimità dello stesso segno, oggi è possibile dichiarare in modo conclamato ed indiscusso l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. distaccata Carinola 7/1/2005)

La fattispecie sottoposta all’attenzione del giudice istruttore presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si occupa di un contratto di conto corrente bancario a cui era stata accordata una linea di credito garantita da fideiussione con applicazione di elevatissimi interessi debitori procedendo alla loro capitalizzazione trimestrale; in particolare si discute circa la validità o meno della clausola del contratto di conto corrente bancario che rinvia per la determinazione della misura degli interessi dovuti alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza, nonché la illegittimità di quella forma di anatocismo che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.