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Applicabilità all'assegno bancario della riabilitazione disciplinata dall'art. 17 l. 7 marzo 1996, n. 108

 

Assegno bancario – Protesto - Cancellazione del protesto dai registri informatici della Camera di Commercio – Applicabilità.  

 

La riabilitazione disciplinata dall’art. 17 della L. 7 marzo 1996, n. 108 è rimedio generale, applicabile all’assegno bancario protestato quando il debitore abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un reato di usura subito dal debitore medesimo.