Arbitrato bancario e finanziario e camera di conciliazione e arbitrato: una panoramica sui due nuovi istituti di risoluzione stragiudiziale delle controversie
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’Arbitro Bancario Finanziario – 3. La Camera di conciliazione e arbitrato – 4. Osservazioni
“I sistemi stragiudiziali assumono rilievo per le finalità della vigilanza e, più in generale, per l’efficienza del sistema finanziario. Meccanismi efficaci di definizione delle liti incentivano il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela; migliorano la fiducia del pubblico nei prestatori di servizi bancari e finanziari; costituiscono un utile presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio della stabilità degli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso.” (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, 18 giugno 2009, Banca d’Italia).
Quest’importante presa di posizione della Banca d’Italia rappresenta il punto d’arrivo, in Italia, del processo di sviluppo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale promosso dalla Commissione Europea con la Raccomandazione del 30 marzo 1998, avente ad oggetto i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, identificati a livello comunitario dall’acronimo ADR (Alternative Dispute Resolution). Tra le modalità d’intervento si distinguono la conciliazione, attraverso cui due o più soggetti in lite si rivolgono volontariamente ad un terzo imparziale – il conciliatore – che ha il solo compito di facilitare il raggiungimento di un’intesa assistendo le parti nella negoziazione, e l’arbitrato, in cui le parti rimettono, in sede contrattuale mediante clausola compromissoria o dopo l’insorgere della controversia con compromesso arbitrale, la soluzione vincolante di determinate controversie ad un terzo imparziale, l’arbitro o il collegio arbitrale.
In via generale, tali procedure possono essere istituite per legge o sulla base di accordi tra intermediari e associazioni di categoria, con iniziative di autodisciplina1. Di seguito si concentrerà l’attenzione sui de organismi di diritto pubblico recentemente introdotti nel sistema italiano: l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito presso la Banca d’Italia, e la Camera di conciliazione e arbitrato, afferente alla Consob. Dopo averne schematicamente descritto composizione, ambiti d’intervento, funzioni e procedure si procederà a discuterne la complementarietà, evidenziandone analogie e differenze.
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