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Brevi riflessioni su anatocismo e commissione di massimo scoperto nei conti correnti bancari

Sommario: 1. Introduzione – 2. La sorte delle clausole anatocistiche stipulate prima fino al 1999 - 2.1. La prescrizione dell’azione di ripetizione - 2.2. La capitalizzazione trimestrale degli interessi. Nullità. - 2.3. Periodicita’ alternativa di capitalizzazione - 2.4. Imputazione delle rimesse. Inapplicabilita’ dell’art. 1194 cod. civ. - 3. La commissione di massimo scoperto - 3.1.La nullità per indeterminatezza - 3.2. La nullità per mancanza di valida causa negoziale - 3.4. commissione di massimo scoperto e usura - 3.5. La nuova commissione di massimo scoperto. I decreti legge 185/2008 e 78/2009.

Per comprendere appieno le problematiche suscitate dall'anatocismo nell'ambito dei contratti bancari è opportuno risalire alla fonte normativa che disciplina tale istituto. Bisogna ricordarsi che fino al 1999, anno significativo per un improvviso mutamento di giurisprudenza, nonché per la normativa che ha innovato in materia di anatocismo bancario, l'interesse composto era considerato sfavorevolmente dal legislatore, tanto da renderlo generalmente vietato. L'articolo 1283 del codice civile, infatti, ci dice che gli interessi scaduti non possono normalmente produrre interessi; impone così un divieto generale di anatocismo, con due sole eccezioni.

L'uso a cui fa riferimento l'articolo 1283 è per opinione indiscussa un uso di natura normativa. Si tratta quindi di una fonte del diritto, sebbene del livello più basso. Pertanto, l'uso normativo relativo alla previsione di capitalizzazione degli interessi passivi nei conti correnti bancari intanto può operare in quanto sia richiamato dalla legge; cosa che avviene puntualmente nella prima parte dell'articolo 1283. Ne consegue che ove l'uso di consentire la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dei correntisti fosse considerato di natura normativa, la relativa clausola inserita nei contratti bancari sarebbe pienamente valida; al contrario, qualora l'uso suddetto fosse qualificabile come uso negoziale o comunque non di natura normativa, pertanto non catalogabile quale fonte del diritto, allora il divieto previsto dall'articolo 1283 diventerebbe insuperabile.