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Cassazione n. 27704/18 e n. 27705/18: due facce della stessa medaglia

Le due pronunce sono spesso citate dalle difese bancarie a supporto della tesi secondo la quale affinché sia dimostrata l'esistenza di un affidamento in capo al correntista sia necessario produrre il documento contrattuale scritto.

In realtà, in nessuna delle due pronunce della Corte di legittimità si legge che il fido di fatto sia irrilevante, né tantomeno che l’esistenza del contratto di apertura di credito debba essere provata con la forma scritta e non possa essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell’esposizione, l’entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali “spese gestione fido” e “revisione fido".


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