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Cessione di crediti e legge antiusura

Una direttiva europea sembra imporre di considerare gli acquisti di crediti pro soluto tra le operazioni di prestito. Se però si cerca, conseguentemente, di applicare la normativa antiusura controllando che il cessionario non lucri un tasso effettivo (“TEG”) superiore al massimo consentito, nascono diversi problemi.

Si mostra invero che quando il TEG a consuntivo di un’operazione abbia natura casuale, trarne qualunque conclusione diversa da una sulla fortuna / sfortuna di chi l’ha effettuata è un errore logico, e risulta altresì inapplicabile la procedura di rilevazione periodica su cui si basa la determinazione dei tassi soglia.

Si evidenziano inoltre alcune criticità nella formula che la Banca d’Italia prescrive per il calcolo del TEG, nonché la debolezza concettuale del suo impiego in relazione ad operazioni di compravendita. Stabilito che l’attuale normativa antiusura è inutilizzabile, si presentano alcune riflessioni sulla logicità di estendere a chi vende un credito le garanzie previste per chi contrae un prestito, e sulla possibilità che ci si trovi, in realtà, davanti ad una lettura errata della citata direttiva europea.