articolo

considerazioni e ipotesi sui confini applicativi dell'art. 118, T.U.B., dopo l'introduzione del comma 2-bis

 

SOMMARIO: 1. Il nuovo comma 2-bis, art. 118, t.u.b.: dubbi interpretativi. – 2. La disciplina dettata in tema di jus variandi e la centralità del “giustificato motivo” – 3. L’assoluta estraneità del comma 2 bis al “sistema” delineato dall’art. 118, t.u.b. – 4. Due tentativi per la riconduzione dell’art. 2-bis all’interno del sistema dettato dal’art. 118, t.u.b. – 5. La disciplina dettata dall’art. 118, t.u.b. dopo l’introduzione del comma 2 bis   

 

Il nuovo comma 2-bis, art. 118, t.u.b.: dubbi interpretativi. A seguito dell’entrata in vigore della l. 106/2011, il comma 2-bis dell’art. 118, d.lgs. 385/93 (d’ora in poi, anche: t.u.b.), statuisce che: «Se il cliente non é un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di  specifici  eventi  e  condizioni, predeterminati nel contratto». Il comma è, di per sé, incomprensibile e fa sorgere non pochi dubbi all’interprete vuoi (i) sulla sua portata applicativa – potrebbe dirsi – specifica, vuoi (ii) sulla compatibilità della disposizione con il sistema dello jus variandi, così come articolato prima dell’entrata in vigore del comma in discorso.