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Esame della sentenza di cass. S.U. 24418/10: una nota matematica

Lo scopo di questo saggio è definire quale sia l’esatto procedimento numerico da utilizzare per accertare, nell’ambito di un rapporto di conto corrente, quali siano stati e quando siano avvenuti i pagamenti di competenze illegittime addebitate dalla banca sul conto del cliente. Svolto tale compito impegnativo, ciò che rimane da fare è banale: dai pagamenti così individuati bisognerà espungere quelli relativi a crediti liquidi ed esigibili avvenuti oltre il decennio, in quanto prescritti (art. 2934 c.c.). All’importo così ricavato si sommerà quelle delle competenze infra fido addebitate senza avere riguardo al tempo, ove il c/c sia stato estinto ed il debito verso la banca pagato. L’esame sarà rivolto esclusivamente all’azione ex art 2033 c.c. che consente, a chi ha eseguito un pagamento, di conseguirne la ripetizione in applicazione dei principi stabiliti dalle S.U. con la sentenza 24418/10. 

Poiché il tema riguarda sostanzialmente l’estinzione del diritto alla ripetizione, che spetta solo al convenuto e non è rilevabile d’ufficio (art. 2938 c.c.), la materia qui trattata non concerne il caso di opposizione a decreto ingiuntivo dato che, in tale evenienza, il correntista mantiene la figura di convenuto (in senso sostanziale). In questo caso egli potrà, senza alcuna limitazione temporale (art. 1422 c.c.), eccepire la nullità (art. 1419 c.c.) delle pattuizioni che hanno originato il credito della banca che, peraltro, è rilevabile d’ufficio (art. 1421 c.c.). Il vantaggio di essere parte convenuta è evidente. Il caso che si esamina è quindi quello del cliente che promuove l’azione di ripetizione di indebito contro la banca. Fra i nuovi temi, qui trattati, vi è quello delle variazione dei fidi e del loro impatto nel calcolo: tale questione è meno ovvia di quanto possa a prima vista sembrare.