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Falsa perizia (art. 373 c.p.) ed errata c.t.u. (art. 64 c.p.c.)

"Nelle controversie bancarie, com’è noto, il giudice civile (ai sensi dell’art. 61 c.p.c.), può avvalersi di un consulente tecnico, un professionista (di particolare competenza) scelto tra gli iscritti ad un albo speciale, per la verifica, fondata di norma sui documenti in atti, dei crediti vantati dalla banca.

Nel caso il consulente del giudice (c.t.u.) non svolga correttamente il suo compito potrebbe essere responsabile di aver indotto il giudice ad emettere una sentenza “ideologicamente” falsa (perché, ad esempio, condanna il cliente al pagamento di un credito non correttamente calcolato dalla banca), per aver depositato, al termine delle operazioni, una falsa/erronea perizia, che potrebbe essere tale anche nel caso di relazione “incompleta”, a causa di indagini svolte in modo errato.

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