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FINANZIAMENTI CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE. NELLA CELATA VELOCITA’ DI ESTINZIONE SI CONFIGURA LA ‘SORPRESA’ EX ART. 1195 C.C.

In una recente Decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF (N. 14376 dell’8 novembre 2022), per un contratto di prestito personale nel quale ‘è assente il documento rappresentativo del piano di ammortamento specificatamente adottato nel rapporto’, perviene alla decisione: ‘In caso di finanziamento con ammortamento alla francese, la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell’intermediario né rende indeterminato l’oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia.’ Nella circostanza si sostiene che non vi sia alcun obbligo di indicare, nei contratti di finanziamento, la formula utilizzata per il calcolo degli interessi o di allegarvi il piano di ammortamento, limitandosi la normativa ‘ad imporre l’indicazione del “tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”.

Le argomentazioni sviluppate, dal tenore alquanto apodittico, ricalcano un mainstream che si scorge ripetersi in sede giudicante, sostenute altresì, più recentemente, da narrazioni sull’ammortamento alla francese che taluni matematici pretendono di ascrivere alla scienza e  che appaiono l’espressione del più generale atteggiamento, supinamente aderente  al ‘politicamente corretto’. Non a caso è riemerso un termine, ‘parresia’, quale virtù dimenticata, che Foucault individuava nel dovere morale di dire la verità, libera da condizionamenti e scevra da ogni asservimento al pensiero corrente.

La tesi che sia privo di vizi il contratto di finanziamento con ammortamento alla francese, nella formulazione contrattuale frequentemente adottata dagli intermediari, nella quale la rata, senza altra indicazione, è determinata in regime composto, anziché semplice, appare affetta da radicati quanto deviati pregiudizi di pensiero, contraria a fondamentali principi presidiati da una nutrita serie di disposizione del codice civile e dai presidi di trasparenza posti dal Testo Unico Bancario. L’evidenza emerge palese scorrendo, e integrando fra loro, basilari concetti, propri al diritto e alla matematica.