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FINANZIAMENTI CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE. Nella celata velocità di rimborso del capitale si annidano i vizi di consenso e trasparenza

Il documento, presentato al convegno del 5 maggio 2023, verrà ulteriormente discusso e analizzato nel corso del ciclo di incontri previsto dal 12 maggio al 16 giugno 2023.

Nei contratti di finanziamento, la previsione del tasso ex art. 1284 c.c., come espressione della misura del prezzo, deve necessariamente essere espressa in un’univoca unità di misura, data dal rapporto di proporzionalità al tempo e al capitale finanziato prevista dall’art. 821 c.c.: con ciò realizzando non solo quel ‘contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse’ richiamato dalla Cassazione n. 12276/2010, ma anche la corrispondenza biunivoca al capitale dell’ammontare degli interessi espressi nel regime semplice, nella proporzionalità del tasso ex art. 1284 c.c. L’ammontare degli interessi convenuti al tasso ex art. 1284 c.c. realizza, secondo una progressione lineare, l’equivalenza finanziaria nel tempo fra il capitale finanziato al tempo t0 e il rimborso al tempo t1. Ciò che rileva è la modalità di produzione/maturazione degli interessi da corrispondere, adottato nella pattuizione della spettanza: una volta maturati alla velocità proporzionale espressa dal tasso convenuto, l’esigibilità degli interessi è rimessa alle scelte temporali e metodologiche convenute dalle parti.

Nei finanziamenti con ammortamento graduale, la matematica impiegata nell’adempimento, costituito dal piano delle imputazioni periodiche di capitale ed interessi, assume una funzione subordinata e dipendente dal patto contrattuale che, nei termini convenuti, precede e governa l’adempimento stesso. La spettanza degli interessi inclusi nella rata pattuita, corrispondente al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., rimane indipendente dalle modalità e tempi adottati nell’adempimento per la corresponsione della debenza degli interessi alle distinte scadenze.

Nelle più recenti sentenze in materia di finanziamenti con ammortamento alla francese frequentemente viene accertato l’impiego del regime composto nella determinazione della spettanza degli interessi inclusa nella rata pattuita; tuttavia, riscontrando nell’adempimento, espresso dal piano di ammortamento, il calcolo degli interessi semplici sul debito residuo, si perviene ad escludere la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. ed ogni vizio del consenso, determinatezza e trasparenza.


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