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Finanziamenti con ammortamento. Apparenza e verità

Abstract.

Nei finanziamenti con ammortamento progressivo, il piano dei pagamenti alle distinte scadenze viene a dipendere dai termini convenuti nella pattuizione. Le prescrizioni degli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c., nonché l’art. 117 TUB e segg. si riferiscono precipuamente alla pattuizione, in particolare al calcolo della spettanza degli interessi convenuta: le modalità e i tempi relativi alla debenza degli interessi, nelle imputazioni alle distinte scadenze risultano dipendenti dai termini pattuiti. Per il rispetto delle prescrizioni normative rimane dirimente la tipologia contrattuale adottata, nella conformazione definita, alternativamente, nei rimborsi del capitale (in particolare, ammortamento all’italiana) o, distintamente, nelle rate di pagamento (in particolare, ammortamento alla francese). Nelle due tipologie contrattuali, l’assenso delle parti presenta risvolti giuridici diversi: in particolare nell’ammortamento a rata costante, la criticità non si ravvisa nel piano di ammortamento, bensì nella pattuizione che frequentemente rimane omissiva di elementi sostanziali.