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FINANZIAMENTI CON PIANO DI AMMORTAMENTO: PAGAMENTO ANTICIPATO DEGLI INTERESSI, PRESIDIO ALL’ANATOCISMO E TRASPARENZA

Un estratto dell'articolo:

"Nell’ammortamento a rata costante (alla francese), solo se la rata è determinata in regime semplice, si può avere l’obbligazione accessoria priva della lievitazione esponenziale che connota e qualifica l’anatocismo. Anche volendo prescindere dalla natura anatocistica del regime finanziario composto – divenuta ancor più ineludibile con il nuovo testo dell’art. 120 TUB, 2° comma – per scongiurare ogni effetto ‘sorpresa’ ex art. 1195 c.c., si imporrebbe comunque, nel testo del contratto, la precisazione del regime finanziario composto adottato nel piano di ammortamento, che conduce ad una lievitazione del monte interessi. Si osserva al riguardo che senza un’esplicita espressione, oltre che del calcolo della rata, della volontà del mutuatario sul rilevante quanto sfavorevole criterio di imputazione degli interessi calcolati sul debito residuo, appare ineludibile l’adozione del regime semplice con l’applicazione del principio dell’art. 1194 c.c. applicato esclusivamente al capitale liquido ed esigibile (quota capitale) ex art. 1282 c.c."