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Gli interessi “usurari” ed il costo globale del credito

È profondo convincimento di chi scrive che la genesi di buona parte delle problematiche che continuano ad affannare dottrina e giurisprudenza dal 2000 a tutt’oggi in tema di usura siano da rinvenire nella frettolosa scelta compiuta dal legislatore con la nota legge di interpretazione autentica (d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 2001, n. 24). Ivi all’art. 1, comma 1 ebbe a prevedere che, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento