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Il contratto d'intermediazione finanziaria

SOMMARIO 1. Introduzione - 2. Il requisito di forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria e la consegna di un esemplare (art. 23, 1° co., t.u.f.) - 3. La forma degli ordini attuativi del contratto di intermediazione – 4. La pattuizione di rinvio agli usi e il raccordo con i contratti bancari - 5. Gli strumenti finanziari derivati - 6. Cenni all’onere della prova – 7. Il contenuto minimo del contratto d’intermediazione (art. 37 reg. n. 16190/2007).  

 

La tematica dei contratti d’intermediazione finanziaria ha assunto, negli ultimi anni, grande rilevanza pratica. Si è difatti recentemente assistito (e si continua ad assistere) a un contenzioso senza precedenti fra risparmiatori e banche e le liti traggono origine proprio da tali contratti. Uno dei casi più eclatanti, a livello internazionale, è quello che ha visto come protagonista lo Stato argentino, che non è stato in grado di onorare alcune emissioni obbligazionarie. Significative ripercussioni di tale vicenda si sono avute anche in Italia, dal momento che numerosi risparmiatori italiani hanno sottoscritto le obbligazioni argentine. Nel contesto italiano1, hanno colpito molti investitori le difficoltà finanziarie di Cirio e Parmalat. Più recentemente è salito all’attenzione della cronaca il caso dei contratti derivati, sottoscritti da imprese e anche da enti pubblici. E, da ultimo, sono intervenute le prime decisioni giurisprudenziali in connessione con l’insolvenza di Lehman Brothers2. Gli investitori che incorrono in simili eventi d’insolvenza cercano di recuperare i danari originariamente investiti e, per ottenere questo risultato, si possono percorrere due strade principali: chiedere l’ammissione al passivo (peraltro con la prospettiva di essere rimborsati solo in parte, talvolta in misura del tutto marginale) oppure agire in giudizio nei confronti dell’intermediario finanziario che ha venduto gli strumenti finanziari3. L’azione verso la banca costituisce la via preferita da un buon numero di clienti: essa offre difatti il vantaggio, rispetto alla domanda di ammissione al passivo, di prendersela con un soggetto finanziariamente capiente e che è dunque in grado - se soccombente - di ristorare adeguatamente l’investitore.

SINTESI  

a) Il contenzioso sui contratti d’intermediazione L’attenzione della giurisprudenza e anche della dottrina negli ultimi anni è stata soprattutto per gli effetti della violazione delle norme di comportamento cui sono tenuti gli intermediari finanziari. Vi è stata invece poca attenzione sulle caratteristiche del contratto d’intermediazione finanziaria, in connessione al quale sorgono poi le controversie. In questo lavoro si esaminano le caratteristiche essenziali di tale contratto quali risultati da legge e regolamento.

b) Il requisito di forma scritta Particolare attenzione deve essere data al requisito di forma scritta, che risulta prescritto sia dalla legge sia dal regolamento. Frequentemente è proprio la violazione di tale prescrizione a rilevare nelle azioni in giudizio intentate dagli investitori. Per gli ordini attuativi del contratto d’intermediazione finanziaria il contratto può invece prevedere forme meno stringenti.

c) Le altre disposizioni particolari La disciplina legislativa e regolamentare in materia di contratto d’intermediazione finanziaria è corredata da una serie di ulteriori disposizioni che toccano aspetti diversi: viene statuita la nullità della pattuizione che rinvia agli usi per la determinazione del corrispettivo e si chiarisce che la nullità per difetto di forma e per rinvio agli usi è relativa. Completano la normativa disposizioni sui contratti derivati e sull’onere della prova, senza dimenticare la questione del contenuto minimo dei contratti.