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IL DIVIETO DI ANATOCISMO. L'A.B.F. censura l'applicazione illegittima dell’anatocismo praticato dalle banche nel 2014/2015.

Su un ricorso avanzato nel settembre ’14 avente ad oggetto, tra l’altro, la capitalizzazione degli interessi a debito su un conto corrente e il conseguente anatocismo, il Collegio di Milano dell’A.B.F., considerata la rilevanza e novità della problematica sollevata, ha rimesso l’esame al Collegio di Coordinamento che, nella seduta del 4/09/15 si è pronunciato.

Sul rilievo relativo all’anatocismo praticato dalla Banca a partire dal 1/1/14 l’A.B.F. ha osservato come, rispetto alla formulazione in vigore tra il 2000 e il 2013, il nuovo art. 120 TUB espunge il riferimento agli ‘interessi sugli interessi’ e introduce un divieto di produzione di ‘interessi ulteriori’ sugli interessi semplici periodicamente addebitati.