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IL FINANZIAMENTO ALLA FRANCESE. CASSAZIONE S.U. N. 15130/2024. La Matematica della sentenza e la Matematica della letteratura.

Il piano di ammortamento ‘alla francese’- quale adempimento della pattuizione contrattuale ordinariamente adottata dagli intermediari, essenzialmente rivolta al valore della rata - nell’espressione data dalla Banca d’Italia e dalla corrispondente matematica finanziaria, non comporta necessariamente ‘interessi calcolati sin da subito sull’intero capitale residuo’, ‘deducendo per differenza la quota capitale’, né tanto meno comporta la rata determinata nell’algoritmo di calcolo dell’interesse composto, potendo la stessa, per il medesimo tasso, essere determinata nel valore inferiore del regime semplice, anche nel rispetto di ‘quota capitale crescente e quota interessi decrescente’. Appare, invece, coerente con la proporzionalità dell’art. 1284 c.c. l’impiego del regime semplice. Senza alcuna indicazione contrattuale, il prenditore ha titolo a ritenere che il valore della rata sia univocamente determinato dal tasso convenzionale riportato in contratto, impiegato in regime semplice, nell’equivalenza intertemporale espressa dalla matematica nella proporzionalità dell’art. 821 c.c., fra la prestazione dell’intermediario e le controprestazioni corrisposte dal prenditore. Poiché l’importo della rata espressa dal tasso convenzionale (TAN) nel regime semplice è inferiore a quella espressa nell’interesse composto, appare consequenziale che l’importo della rata pattuita in contratto corrisponde propriamente ad un tasso ex art. 1284 c.c. più elevato.

 


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