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La delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 e l'apertura di credito. Le maglie dell’anatocismo si vengono sfilacciando.

 

1. L’applicazione ai conti preesistenti. 

Come è noto, dopo le famose sentenze della Cassazione del ’99 che avevano stabilito l’illegittimità dell’anatocismo, il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 342/99, modificando l’art. 120 del T.U.B. e il CICR, su delega legislativa, con la Delibera 9/2/00 ha ripristinato l’anatocismo, seppur condizionato ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito1. Una parte rilevante della giurisprudenza ritiene tuttavia che, con la dichiarata illegittimità del 3° comma dell’art. 25 D. Lgs. 342/99 ad opera della Corte Costituzionale (sentenza 425/00), è venuto meno il presupposto legittimante l’art. 7 della Delibera C.I.C.R. 9/2/00, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento dell’entrata in vigore della Delibera stessa, per i quali rimane applicabile il regime precedente. Né il 2° comma dell’art. 25 sembra conferire al C.I.C.R. il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti validanti la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.  


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