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La mattanza dei derivati: colpa o dolo?

 

LA NOZIONE DI OPERATORE QUALIFICATO.  

1. Principi e comportamenti.  

 In considerazione della particolare asimmetria informativa che può caratterizzare il rapporto fra investitore ed intermediario, il TUF dispiega tutta una serie di penetranti interventi normativi volti ad assicurare un’ampia protezione del risparmiatore, inteso come parte debole del rapporto contrattuale. L’attenzione posta dal TUF e dal Regolamento Consob si estende dalla fase precontrattuale, alla fase contrattuale e alla successiva esecuzione e rendiconto del servizio finanziario prestato.  Per correntezza operativa ed economia di costi, le incombenze ed i vincoli normativi vengono rimossi nel caso in cui la controparte sia un operatore qualificato. Sul piano operativo, all’operatore qualificato, in considerazione delle minori incombenze e della dimensione generalmente più elevata dell’operazione, vengono praticate commissioni per il servizio prestato apprezzabilmente più basse. Il Regolamento Consob, prima della recente modifica, all’art. 31 definisce l’operatore qualificato in base a criteri oggettivi, prevedendo tuttavia anche dei criteri soggettivi individuando, a chiusura dell’articolo, come operatore qualificato “ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante”.  


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