LA PRESCRIZIONE NEI RAPPORTI DI CREDITO: quella del debitore per le rimesse ultradecennali e quella del creditore per le annotazioni ultraquinquennali
I principi giuridici rivenienti dalle pronunce della Suprema Corte – in tema di pagamenti e applicazione dell’art. 1194 c.c., congiuntamente considerati con i principi che presiedono l’apertura di credito e la Delibera CICR – tracciano un alveo del processo di ricostruzione del legittimo rapporto di conto entro il quale i consulenti sono chiamati ad operare. I principi di prescrizione assumono un apprezzabile rilievo economico: come il pagamento degli interessi illegittimi da parte del cliente è colpito dalla prescrizione decennale, così la mancata esazione degli interessi legittimi da parte dell’intermediario è colpita dalla prescrizione quinquennale. Ancor più se gli interessi relativi al fido vengono ritenuti esigibili e pertanto soggetti a prescrizione decennale dal momento della successiva rimessa solutoria – come spesso, con un’impropria lettura, si pratica nelle ricostruzioni ai fini della ripetizione dell’indebito – non si ravvisano elementi logici o giuridici per discriminare una stessa epurazione con riferimento alla prescrizione quinquennale degli interessi addebitati, privi di una formale costituzione in mora e non esatti.
Questo limite può costituire un singolare ed inesplorato terreno di contestazioni che, per gli anni pregressi – prima e dopo la Delibera CICR 9/2/00 – può trovare un concreto e sostanziale fondamento giuridico nella stessa pronuncia della menzionata Cassazione n. 24418/10. Tanto più se i Tribunali, discostandosi dalla recente sentenza della Cassazione n. 9141 del 18 maggio 2020, ritengono gli interessi annotati in conto immediatamente liquidi ed esigibili. Se da un lato la banca può avanzare la prescrizione sugli addebiti illegittimi, che risultano pagati da oltre dieci anni, dall’altro il correntista può esimersi dal pagare gli interessi, ancorché legittimi, che la banca ha mancato di esigere nei cinque anni successivi alla loro maturazione ed annotazione in conto.
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- Cassazione Civile n. 24418 del 2 Dicembre2010.