L'art. 100-bis TUF sulla circolazione dei prodotti finanziari
SOMMARIO: 1. Introduzione e riferimenti normativi. – 2. La rivendita di prodotti finanziari e la nozione di offerta al pubblico (art. 100-bis, 1° co., TUF). – 3. Offerta al pubblico e collocamento riservato a investitori qualificati (art. 100-bis, 2° co., TUF). – 4. Il caso particolare dell’emissione all’estero di prodotti finanziari. – 5. I rimedi a disposizione dell’acquirente (art. 100-bis, 3° co., 1a frase ,TUF). – 6. Le sanzioni amministrative e il coordinamento con il diritto societario (art. 100-bis, 3° co., 2a frase, TUF). - 7. L’eccezione per i titoli di Stato (art. 100-bis, 4° co., TUF).
All’interno del TUF è stata inserita da pochi anni una disposizione che, finora, non ha ricevuto particolare attenzione da parte della letteratura giuridica: si tratta dell’art. 100bis, rubricato «circolazione dei prodotti finanziari»1. L’art. 100-bis, 1° co., TUF prevede che «la successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di un’offerta al pubblico esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all’articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo 100». La legge continua stabilendo che «si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all’estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo 100» (art. 100-bis, 2° co., TUF). Il legislatore sancisce poi che «nell’ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l’acquirente, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile» (art. 100-bis, 3° co., TUF). Infine è previsto che «il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando l’esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore» (art. 100-bis, 4° co., TUF). Per comprendere le ragioni che hanno spinto il legislatore a introdurre una disposizione del genere, bisogna considerare che - negli ultimi anni - si sono verificate significative crisi finanziarie di alcuni importanti soggetti pubblici e privati. I casi più eclatanti riguardano le emissioni di obbligazioni effettuate dallo Stato argentino e da società appartenenti ai gruppi Cirio e Parmalat, emissioni che non sono state adeguatamente rimborsate, cagionando danni ingenti agli investitori. Molti risparmiatori sono stati toccati da questi «scandali» finanziari e la risposta a tali eventi è stata, anzitutto, di tipo giudiziario.
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